Gentile cliente,
vi informiamo che il Decreto Legge 34/2019 (“DECRETO CRESCITA”), già approvato in data venerdì 21 Giugno 2019, è diventato legge giovedì 27 Giugno 2019.
Come noto, il Decreto include l’art.10 “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico” che, per gli interventi di efficienza energetica, introduce la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Ciò comporta che, nonostante resti sempre praticabile la possibilità per il cliente finale di detrarre il 50% in dieci annualità fiscali, si aggiunge la possibilità (per il beneficiario delle detrazioni) di ottenere uno sconto diretto in fattura equivalente a ciò che riceverebbe in 10 anni attraverso le detrazioni fiscali.
In questo caso chi emette la fattura al Cliente finale ha due possibilità:
1. Il Rimborso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
2. La possibilità della cessione del credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi concordandola con gli stessi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Affinché l’opzione “sconto in fattura” possa essere richiesta dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, è necessario ora un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, come riportato dal comma 3 dello stesso art.10, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge. Senza questo provvedimento, molti punti legati alla gestione finanziaria da parte delle singole aziende e le modalità di trasferimento del credito di imposta restano ancora di difficile interpretazione, e molto gravosi per la sostenibilità finanziaria di tutte le aziende coinvolte.
In attesa quindi di ricevere disposizioni più chiare da parte dell’Agenzia delle Entrate, AREA TENDA S.R.L. in forma cautelare, dichiara quanto segue:
"Con riferimento al Decreto Legge 34/2019 (“Decreto Crescita”) e alla facoltà di retrocedere ai propri fornitori il credito fiscale conseguito nel rapporto con un cliente che ne ha diritto per avere acquistato prodotti che godono delle detrazioni fiscali per Ecobonus, così come previsto dal Decreto Legge 34/2019, dichiariamo fin d’ora di non poter accettare la cessione di crediti fiscali ivi compresi quelli di tale natura. Pertanto, a far data da oggi e salvo successiva diversa comunicazione, tutti i nostri rapporti saranno regolati come vincolati alla inapplicabilità, nei nostri confronti e da parte Vostra, di tale retrocessione"
A vostra tutela e in previsione di maggiori delucidazioni, vi suggeriamo di provvedere allo stesso modo, inserendo nelle offerte, prime proiezioni, simulazioni di costi o qualsiasi altra forma di trattativa con il cliente finale la seguente dicitura:
“questo preventivo/proposta/offerta esclude che la ditta (___) assuma come forma di pagamento l’opzione attribuita dalla legge per la cessione del credito fiscale per interventi di efficienza energetica (cosiddetto Ecobonus) per uno sconto equivalente in fattura, non avendo la ditta (____) capienza fiscale da utilizzare in tal senso e a tal fine. Pertanto, con l’accettazione di questo preventivo/proposta/offerta, il cliente con la consapevolezza dell’intero prezzo da pagare, rinuncia espressamente all’opzione attribuitagli dalla legge per la trasformazione del credito fiscale (cosiddetto Ecobonus) in sconto fattura. Rimane inalterata l’opzione per il cliente, dell’utilizzo diretto della consueta detrazione fiscale del 50% in 10 anni"
Ribadiamo che tale informativa deve essere comunicata sin dal primo contatto ed all’inizio della trattativa AREA TENDA S.R.L. a seguito della pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, si riserva la possibilità di adottare eventuali misure correttive alla presente. Sarà nostra premura tenervi aggiornati sull’evoluzione della normativa, nel frattempo, restiamo a Vostra completa disposizione per maggiori delucidazioni.
Cordialmente
Montesilvano, 02/09/2019 AREA TENDA S.R.L.